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IL GLOSSARIO IMMOBILIARE termini A-L
Conoscere i termini del settore immobiliare aiuta a comprendere, sia che si cerchi casa sia che si viva già nella propria dimora. In questa edizione vi illustriamo il significato dei termini dalla A alla L, nel prossimo numero affonderemo quelli dalla M alla Z.
>Abitazione principale: abitazione in cui si stabilisce la propria dimora abituale. Ai fini fiscali è una definizione utilizzata per gli sconti sulle imposte di proprietà; è comunemente denominata di “prima casa” quando viene usata per le imposte sui trasferimenti (compravendite, eredità, donazioni).
>A corpo: vendita effettuata prescindendo dalle effettive misure dell’immobile.
>Affitto: in termini giuridici stretti è la cessione di un bene mobile a un terzo per un tempo predeterminato (che non può superare i 30 anni) in cambio di un canone. La cessione di un immobile si chiama più propriamente locazione. Ne linguaggio comune locazione e affitto sono considerati sinonimi.
>Agente immobiliare: chi intermedia una transazione di vendita di una casa, curando professionalmente gli interessi delle parti, sia in termini di buona trattativa economica sia in termini di regolarità edilizia, urbanistica e contrattuale. L’agente non deve mai essere proprietario dell’immobile e deve essere iscritto al ruolo dei mediatori tenuto presso le camere di commercio.
>A misura: vendita immobiliare effettuata sulla base delle misure. Nelle compravendite tra privati non viene praticamente quasi mai adoperata per evitare che errori fisici di misurazione possano creare problemi formali.
>Ammortamento: restituzione graduata nel tempo di un capitale. Nell’ammortamento alla francese (sistema generalmente adoperato per i mutui) le quote di restituzione del capitale crescono a ogni rata mentre diminuiscono i relativi interessi passivi. Nuove formule introdotte recentemente dalle banche e dagli istituti finanziari prevedono, rate costanti o altre forme di sicurezza e flessibilità che modificano lammortamento stesso.
>Caparra confirmatoria: somma a garanzia delladempimento di un contratto. Se chi lha data è inadempiente, non ha diritto alla restituzione. Se è inadempiente chi lha ricevuta, deve rendere il doppio. Non esclude il maggior danno (articolo 1385 del codice civile).
>Caparra penitenziale: somma a garanzia delladempimento di un contratto. Se chi lha data è inadempiente, non ha diritto alla restituzione. Se è inadempiente chi lha ricevuta, deve rendere il doppio. Esclude il maggior danno, in quanto ha la funzione di indennizzo per il recesso dal contratto (articolo 1386 del codice civile).
>Capitolato: descrizione dei materiali e delle forniture con cui viene realizzata una casa in costruzione.
>Catasto: ufficio incaricato di custodire e aggiornare le planimetrie dei fabbricati, le mappe dei terreni (documenti chiamati anche fogli mappali). Calcola e definisce infine i valori di rendita su cui vengono calcolate le imposte.
>Categoria Catastale: gli edifici sono suddivisi in alcune grandi tipologie, a seconda del loro utilizzo e cioè A (abitazioni), B (edifici collettivi), C (magazzini, negozi, autorimesse), D (immobili utilizzati a scopo imprenditoria), E (immobili speciali). Nell’ambito di queste categorie sono operate ulteriori distinzioni, a seconda delle caratteristiche di pregio e di utilizzo dei vari tipi di immobile.
>Comodato: concessione a titolo gratuito dell’uso di un bene. In campo immobiliare si applica in genere quando si vuole ufficializzare che una casa di proprietà viene abitata da un familiare, ottenendo in questo modo vantaggi fiscali su Irpef e ICi. Ci sono due differenze fondamentali con la locazione: 1) la gratuità del contratto; 2) la durata, che può essere interrotta non appena il legittimo proprietario intenda utilizzare per sé l’immobile.
>Compromesso: contratto che prevede la promessa del venditore a cedere l’immobile al futuro compratore a determinate condizioni. E chiamato anche preliminare di compravendita.
>Concessione edilizia: l’atto con cui il Comune concede la costruzione di un immobile purché la destinazione d’uso e i volumi realizzati rispettino gli strumenti urbanistici. Qualsiasi difformità dalla concessione costituisce abuso edilizio. Un’abitazione con abusi non sanati non può essere venduta.
>Condominio: nel linguaggio comune, edificio a più piani con diversi appartamenti. In quello giuridico, comunione necessaria delle parti comuni di un edificio, in genere a struttura verticale, tra i condomini comproprietari. A differenza della comunione propriamente detta, prevede l’esistenza anche di parti a proprietà esclusiva.
>Condono edilizio: se ci sono difformità tra la planimetria originariamente depositata in catasto e quella attuale vi sono due possibilità: o si tratta di semplici irregolarità formali sanabili con una semplice segnalazione in catasto o invece si tratta di irregolarità sostanziali, che violando leggi e regolamenti urbanistici andavano “sanate” mediante il condono edilizio.
>Conduttore: nel linguaggio giuridico identifica l’inquilino.
>Cooperativa: gruppo di soci che con pari diritti e doveri si fanno promotori di un’iniziativa imprenditoriale. In campo immobiliare formare una cooperativa significa unirsi, in modo autogestito o attraverso cooperative già operanti, per costruire una edificio.
>Conservatoria (ufficio del Registro): ufficio dove si conservano e si aggiornano i documenti che attestano i passaggi di proprietà e diritti sugli immobili.
>Deposito cauzionale: somma versata a garanzia. Nella locazione la versa l’inquilino per garantire la buona conservazione della casa.
>D.i.a. (dichiarazione di inizio attività): documento redatto da un professionista abilitato che descrive i lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi in un immobile.
>Diritto di superficie: diritto a costruire o mantenere sul suolo altrui una costruzione senza però acquisire anche la proprietà del terreno su cui è edificato. Dura in genere fino a 99 anni. In pratica è come una locazione a lunghissimo termine per cui si sia versato in anticipo un canone complessivo. Per il diritto italiano infatti un edificio è di proprietà di chi è titolare del terreno.
>Euribor (Euro interbank offered rate): costo del denaro (tasso di interesse) per le transazioni interbancarie a breve termine. Indica il tasso a cui le banche regolano le loro transazioni in euro. E’ di gran lunga il parametro più adoperato per calcolare le variazioni dei tassi dei mutui a tasso variabile.
>Eurirs (Euro interest rate swap): è invece il tasso di interesse preso come riferimento in Europa per regolare i mutui a tasso fisso. E anche denominato semplicemente Irs.
>I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili): imposta istituita nel 1992 a decorrere dal 1993. Dovuta dai proprietari sui fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; la base imponibile è costituita dalle relative rendite catastali e l’aliquota varia circa tra il 4 e il 6 per mille, a discrezione dei singoli Comuni. A suo tempo ha sostituito l’INVIM.
>Imposte di trasferimento: sono le imposte che vanno pagate all’atto della compravendita: imposta di registro (o Iva se chi vende è un impresa), imposte ipotecarie e catastali sono a carico del compratore.
>Ipoteca: garanzia a fronte della quale viene erogato un prestito. Il creditore si riserva di incamerare il bene ipotecato se il debitore non paga le rate alla scadenza. Tale procedimento non è mai immediato ma gli istituti preferiscono attendere se ci sono possibilità di ripristino della regolarità. Nuove forme di mutui ipotecari oggi consentono di saltare una rata o ridurne lentità con meccanismi che modificano la durata del mutuo.
>Lastrico solare: è il termine giuridico con cui si identificano i terrazzi che fanno da tetto a un edificio.
>Libor:(London interbank offered rate): costo del denaro a breve rilevato sulla piazza di Londra, come indice finanziario per calcolare le variazioni dei tassi dei mutui in valuta non Euro.
>Locazione: cessione di un immobile per un tempo determinato in cambio di un compenso (canone). Nel linguaggio comune viene denominato impropriamente affitto. Il proprietario è definito locatore, linquilino è definito locatario o conduttore.
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