AGEVOLAZIONI PRIMA CASA, l’Agenzia delle Entrate chiarisce.
Il Fisco mette ordine nella giungla delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa. Una materia oggetto di molteplici interpretazioni, anche in virtù delle numerose sentenze della Corte costituzionale e dei chiarimenti a volte non inequivocabili forniti sull’argomento dall’Agenzia delle Entrate.
E così, per venire incontro ai dubbi dei contribuenti, con una corposa circolare la stessa Agenzia delle Entrate ha deciso di sgombrare il campo dagli equivoci e mettere nero su bianco, una volta per tutte, la corretta interpretazione di una norma che ha sempre incontrato il gradimento degli italiani.
L’agevolazione prevista dal Legislatore – ricorda l’Agenzia – consente di pagare un’imposta di registro ridotta al 3% del valore dell’acquisto, rispetto al 7% ordinario, nonché di corrispondere le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa e non proporzionale (rispettivamente del 2 e dell’1%). I criteri da rispettare per poter godere dell’agevolazione sono molti: l’immobile non deve essere di lusso; chi lo acquista deve risiedere nel Comune o trasferirvi la residenza entro 18 mesi dall’acquisto. L’acquirente, poi, non deve possedere sul territorio nazionale, neppure per quote, altri immobili acquistati con i benefici prima casa.
La circolare contiene le chiavi di lettura dell’applicazione dello sconto nelle più disparate situazioni: dall’appartamento in nuda proprietà all’acquisto da parte di immigrati ed emigrati, dalla compravendita di fabbricati rurali a quella di una casa non ancora ultimata. Ne esce un innovativo vademecum normativo. Vediamone in dettaglio i contenuti: (CLICCA QUI) per visualizzare la Scheda.
Arrivano i controlli sul nuovo classamento catastale degli immobili.
Se avete imbiancato casa o rimesso a norma il vostro impianto elettrico, potete stare tranquilli. Ma se avete ampliato la superficie del vostro appartamento o costruito un secondo bagno, insomma realizzato degli interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria tali da determinare un aumento del valore della vostra casa, allora quanto segue vi riguarda da vicino. Sono in infatti in rampa di lancio, anzi già scattati in alcune città come Genova e Torino, i controlli previsti dall?ultima Legge Finanziaria sul reale classamento delle unità immobiliari private (comma 336 dell?articolo 1 della legge n. 311/2004).
Con una circolare dello scorso 4 agosto, l’Agenzia del Territorio ha messo a punto per i Comuni una serie di disposizioni tecniche che serviranno per le procedure di accertamento. Ad essere interessati dal provvedimento non solo gli immobili per i quali vi sono stati interventi “strutturali”, spiegano dall’Agenzia del Territorio, ma anche e soprattutto quegli immobili che si trovano specie nel centro storico delle grandi città e la cui classificazione catastale risale anche a 40 anni addietro. Oppure immobili per i quali non è cambiata solo la consistenza catastale, ma anche la destinazione – ad esempio la trasformazione di un ufficio in abitazione ad uso privato – o unità immobiliari non dichiarate al Catasto.
La misura contenuta in Finanziaria, volta a contrastare fenomeni elusivi ed evasivi, permette ai Comuni di richiedere ai soggetti coinvolti (proprietari) la presentazione degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili non dichiarati in catasto o per i quali, per effetto di intervenute variazioni edilizie, sussistono situazioni di fatto non coerenti con i classamenti riportati negli atti catastali o con gli elementi assunti a base per la determinazione della rendita.
Le unità immobiliari interessate sono quelle di proprietà privata che hanno subìto interventi edilizi, oppure quelle unità immobiliari site in fabbricati che siano stati oggetto di interventi edilizi, laddove detti interventi siano influenti sul classamento e sulla determinazione della relativa rendita catastale.
Sono altresì interessate all?accertamento le unità immobiliari di proprietà privata mai dichiarate in catasto, quelle variate nella destinazione d?uso, nonché le costruzioni che sono passate dalla categoria delle esenti a quelle soggette ad imposizione.
Non rientrano, invece, tra le unità immobiliari, di ?proprietà privata?, soltanto i ?beni pubblici? cioè quei beni (demanio necessario e demanio incidentale) che appartengono allo Stato ovvero agli Enti pubblici territoriali a titolo di proprietà pubblica.
Parimenti, non rientrano nell?attività prevista dall?ultima Legge Finanziaria, e dunque non sono oggetto di riclassamento e di rideterminazione della rendita, quelle unità immobiliari estranee a detta casistica, anche se dovessero presentare una rendita non coerente con i correnti valori immobiliari di mercato, a seguito di intervenute mutazioni del tessuto urbano ed edilizio che hanno prodotto una variazione disomogenea degli stessi valori fra una microzona e quelle limitrofe oppure palesemente difforme da quella attribuita ad unità immobiliari limitrofe del tutto similari per consistenza, tipologia edilizia e merito di posizione.
Le richieste dei Comuni, tuttavia, non possono riguardare unità immobiliari cui è attribuita la massima classe prevista per la categoria di appartenenza, fatta eccezione per gli interventi edilizi sugli immobili che giustifichino la mutazione della categoria catastale originaria in altra di maggior pregio (segnatamente per le abitazioni di tipo ultra-popolare e rurale in presenza di ristrutturazioni, o riqualificazioni significative). (Fonte: Miaeconomia)