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CASA NEWS: FONDA SOLIDARIETA’ PER FALLIMENTI IMMOBILIAIRI

Le più importanti news riguardanti il mondo della casa spiegate in modo chiaro e semplice.

FALLIMENTI IMMOBILIARI, nasce il Fondo Solidarietà: chi può usufruirne e in che modo.

Il Fondo di Solidarietà per le vittime dei fallimenti immobiliari è realtà. Dopo tanti anni di attesa, questa è una legge che andava fatta per colmare un vuoto giuridico, che vedeva l’Italia fanalino di coda tra i paesi europei per ciò che riguarda la difesa dei risparmi di chi compra un immobile sulla carta. I due tasselli fondamentali della legge erano l’introduzione della fideiussione obbligatoria a carico dell’impresa costruttrice (tutela verso il futuro, di cui alle nostre precedenti newsletter) e l’istituzione di un fondo di solidarietà (a favore delle vittime del passato) alimentato dalle fideiussioni stesse.

Ebbene, nella Gazzetta ufficiale del 10 febbraio scorso è stato finalmente pubblicato il decreto del ministero di Giustizia che definisce il funzionamento del Fondo di solidarietà, le modalità operative riguardanti la presentazione delle domande per accedere al rimborso e lo svolgimento della successiva istruttoria.

I soggetti aventi diritto a presentare domanda di partecipazione al Fondo sono elencati all’articolo 13 del decreto legislativo 122/05. In sintesi sono gli acquirenti che, a seguito del fallimento del costruttore (non concluso alla data del 31 dicembre 1993, ne’ aperto dopo il 21 luglio 2005), hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’immobile che formava oggetto del contratto con il costruttore, ovvero l’assegnazione in proprietà o l’acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa. Necessario inoltre che per l’immobile oggetto del contratto sia stato presentato il permesso di costruire.

La domanda per l’accesso al Fondo deve essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti sopra ricordati alla Consap, ossia il soggetto gestore, entro il termine di decadenza di 6 mesi dal 10 febbraio 2006, ossia il 10 agosto di quest’anno.
Ciascun soggetto potra’ ottenere l’indennizzo dal Fondo una sola volta, anche nel caso in cui abbia subito piu’ perdite in relazione a diverse e distinte situazioni di crisi. Terminata l’istruttoria delle domande, la corresponsione delle somme avverra’ a cura della Consap mediante assegno circolare non trasferibile ovvero mediante bonifico su conto corrente postale o bancario.

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