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CASA NEWS: GARANZIE PER ACQUISTO DA IMPRESA EDILE

Le più importanti news riguardanti il mondo della casa spiegate in modo chiaro e semplice.

FINALMENTE UNA LEGGE ATTESA DA ANNI.

Garanzie a chi acquista un immobile da un???impresa edile. La commissione di esperti, incaricata in sede ministeriale, ha definito lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 210 del 2 agosto 2004, concernente la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire. Come si ricorderà la legge 210 ha le caratteristiche di legge-quadro e, quindi, ha indicato solo alcuni principi generali e delegato il Governo a provvedere a regolamentare in dettaglio la materia; il decreto attuativo è perciò di particolare rilevanza.
Ecco due degli importanti 18 articoli del succitato decreto attuativo; in seguito pubblicheremo gli altri articoli.

Garanzia Fideiussoria: prima della stipula di un contratto di vendita di un immobiliare da realizzare, il costruttore è obbligato, a pena la nullità del contratto, che può essere fatta valere unicamente dall???acquirente, a procurarsi una fideiussione di importo pari alle somme riscosse dal costruttore stesso, e che egli deve ancora riscuotere dall???acquirente prima del trasferimento della proprietà dell???immobile. Sono escluse dalla fideiussione le somme erogate da una banca a titolo di mutuo. La fideiussione è rilasciata da compagnie di assicurazione o intermediari finanziari abilitati, e deve garantire la restituzione delle somme riscosse, e degli interessi legali relativi, qualora si verifichi una situazione di crisi dell???impresa costruttrice ( fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa e comunque se l???immobile viene pignorato da terzi). Il compratore può escutere la fideiussione qualora gli organi fallimentari non subentrino nel contratto preliminare già sottoscritto con il costruttore fallito. La fideiussione deve essere escutibile a richiesta del compratore, purché egli comprovi il verificarsi delle condizioni di legge, previa richiesta tramite lettera raccomandata. Il pagamento della somma garantita deve avvenire entro 30 giorni, salvi gli interessi per il ritardo. Il mancato pagamento del premio da parte del costruttore non è opponibile all???acquirente. La fideiussione cessa di avere efficacia al momento del trasferimento del diritto di proprietà  mediante atto pubblico dal costruttore al compratore garantito.

Assicurazione dell???Immobile: i costruttori sono obbligati a contrarre polizze assicurative decennali a beneficio degli acquirenti a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori. L???assicurazione garantisce i danni materiali e immateriali, anche procurati a terzi, ai sensi dell???art. 1669 cod. civ., derivanti da rovina totale o parziale dell???immobile oppure da gravi difetti costruttivi, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. L???assicurazione è obbligatoria per gli immobili il cui permesso di costruzione sarà rilasciato dopo la pubblicazione e l???entrata in vigore del nuovo decreto.

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