Seguici sui social

Rubriche

CASA: NOVITA’ SULLE DETRAZIONI FISCALI

Le più importanti news riguardanti il mondo della casa spiegate in modo chiaro e semplice.

CONFERMATE LE DETRAZIONI SULLE RISTRUTTURAZIONI, CON ALCUNE NOVITA’.

Prorogata fino al 31 dicembre 2012 l’agevolazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie. Diventa inoltre permanente l’aliquota Iva del 10% per le prestazioni sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono queste le principali novità fiscali contenute nel disegno di legge Finanziaria 2010, varato dal Consiglio dei ministri pochi giorni fa.
Per quanto riguarda la detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali. Il bonus, riferito all’unita’ immobiliare, vale per gli interventi eseguiti fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano all’alienazione o all’assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2013.
Le modalità per aver diritto alle agevolazioni: Lo sconto si calcola, infatti, su un limite massimo di spesa di 48mila euro per ciascun immobile da dividere in dieci anni. I contribuenti possono suddividere la detrazione fino a cinque anni.
Per poter usufruire dell’agevolazione fiscale, poi, e’ indispensabile inviare per raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (Via Rio Sparto 21, 65100 Pescara). Il modello (scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate) deve essere inviato prima di iniziare i lavori, altrimenti si perde il diritto alla detrazione. Deve essere altresi’ allegata un’autocertificazione relativa al possesso di: concessione edilizia o comunicazione di inizio lavori (DIA) se prevista per i lavori da effettuare; eventuale denuncia alla ASL (necessaria solo per cantieri con durata di oltre 220 giorni o con rischi particolari per la sicurezza); dati catastali; ricevute di pagamento dell’Ici a decorrere dal 1997, se dovuta. Inoltre, le fatture o gli acquisti devono essere pagati con un bonifico, bancario o postale, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Quindi, anche per gli acquisti diretti non si puo’ fare a meno del bonifico se si vuole la detrazione.
Invece per l’va agevolata, il beneficio riguarda gli interventi realizzati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e si applica sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di beni e materiali, a patto che non costituiscano “una parte significativa del valore complessivo della prestazione”. E quindi va ricordato che sono beni “significativi” ascensori, montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchi di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie e impianti di sicurezza.

PROSSIMO STOP ALLE DETRAZIONI SU INTERVENTI ENERGETICI, MA PER ADESSO NUOVE SEMPLIFICAZIONI.

In assenza di modifiche dell’ultimo minuto, il bonus Irpef per gli interventi domestici volti al risparmio energetico terminerà infatti al 31 dicembre 2010, dal momento che la manovra Finanziaria 2010 non lo ha prorogato. E’ una brutta notizia dal punto di vista del progresso (e del risparmio) ma tutto sommato di tempo utile ce n’è ancora.
Va detto inoltre che fino alla fine del prossimo anno sarà più semplice detrarre le spese per le installazioni di pannelli solari o per i miglioramenti delle prestazioni energetiche della propria abitazione: le nuove regole, che entreranno in vigore l’11 ottobre ‘09, facilitano le procedure e riducono gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti che intendano usufruire dello sconto del 55%. Ricordiamo infine che non è possibile cumulare questa detrazione con il premio aggiuntivo previsto per gli impianti fotovoltaici. Un’ulteriore semplificazione: al posto dell’asseverazione di un tecnico abilitato, e’ possibile attestare la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti con la dichiarazione resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate.
Infine, all’asseverazione inerente la certificazione degli impianti (o dei lavori) non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti dell’impianto ma è sufficiente la certificazione relativa all’intera opera, cioè quella redatta dall’impresa e/o dal direttore dei lavori. Ciò vale per tutti gli interventi oggetto della detrazione: finestre, pannelli solari, pompe di calore, caldaie a condensazione ad aria o ad acqua.

Commenti

Le notizie più lette