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> CASA UTILITIES: glossario immobiliare, tutti i termini dalla M alla Z

Conoscere i termini del settore immobiliare aiuta a comprendere, sia che si cerchi casa sia che si viva già nella propria dimora.

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IL GLOSSARIO IMMOBILIARE seconda parte:  tutti i termini dalla M alla Z!

Conoscere i termini del settore immobiliare aiuta a comprendere, sia che si cerchi casa sia che si viva già nella propria dimora. In questa edizione vi illustriamo il significato dei termini dalla A alla L, nel prossimo numero affonderemo quelli dalla M alla Z.

>Mandato: contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. Chi conferisce il mandato è il mandante, chi lo riceve è il mandatario. A differenza del mediatore, il mandatario cura solo gli interessi di una parte.
>Mutuo misto: mutuo che per un certo periodo è a tasso fisso, mentre per il rimanente prosegue a tasso variabile o a tasso fisso (anche con possibilità di opzione da parte del cliente) ma a a condizioni diverse da quelle iniziali.
>Mutuo ponte: finanziamento per permutare un’abitazione acquistando quella nuova prima di vendere la vecchi casa.
>Nuda proprietà: quanto resta del diritto di proprietà sull’immobile dopo la cessione dell’usufrutto. Il nudo proprietario non ha alcun diritto sulla casa fino alla scadenza dell’usufrutto.
>Partita catastale: è il documento in cui dovrebbero essere elencate in Catasto tutte le unità immobiliari possedute dalla stessa “ditta catastale” (cioè cittadino, società ecc.).
>Particella catastale: terreno o unità immobiliare nella rappresentazione dei fogli catastali che appartiene a una stessa “ditta catastale” (proprietario, società ecc.) ed ha unica qualità, classe, destinazione.
>Pertinenza: porzione autonoma di fabbricato legata all’immobile principale da un rapporto di servizio, per volontà del proprietario e per sua reale destinazione. Può anche essere dotata di autonoma rendita catastale. Ad esempio un box, una cantina o un solaio rispetto all’appartamento situato nello stesso fabbricato.
>Prelazione: diritto di vedersi offrire un bene prima di altri e a parità di condizioni. Si applica nelle vendite dei terreni agricoli (e quindi anche dei rustici loro pertinenze): in questo caso chi vende deve dare la preferenza al confinante. Può essere prevista anche nelle locazioni residenziali quando il proprietario vende. La prelazione è invece obbligatoria nelle locazioni di negozi.
>Prima casa: nel linguaggio corrente è sinonimo di abitazione principale. In quello fiscale è cosa leggermente diversa: rappresenta l’unico immobile beneficiario di specifiche agevolazioni sui tributi per i trasferimenti (acquisto, donazione etc.) e per il mantenimento in possesso (ICI). Non è necessario che sia adibito a dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari anche se deve comunque essere nel comune di residenza. Il titolare non deve essere proprietario, neppure per quote o in comunione con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa previste dalla normativa in vigore e da quella precedente.
>Provvigione: percentuale che spetta all’agente immobiliare per la sua mediazione e per l’attività di assistenza contrattuale. La provvigione, salvo accordi diversi, comprende le spese ed è dovuta sia dal venditore che dall’acquirente.
>Regolamento condominiale: norma interna al condominio, che regola tutti quegli aspetti dell’utilizzo dei beni comuni che non siano già previsti dal codice civile e che in alcuni casi può addirittura derogare dal codice civile. Può essere di due tipi: contrattuale, quando è stato predisposto dal costruttore o da tutti i condomini e la modifica è possibile solo con l’unanimità dei consensi, mentre è assembleare quando è stato deciso a maggioranza dall’assemblea condominiale. L’acquisto di un appartamento comporta l’automatica accettazione del regolamento di condominio.
>Rendita catastale: valore attribuito dal catasto a una determinata unità immobiliare. E’ la base di calcolo per le imposte che gravano sulla casa. La rendita moltiplicata per 100 diventa la base imponibile sulla quale si pagano le imposte sulla compravendita. E’ “presunta” quando è stata determinata in via provvisoria dal contribuente. Salvo limitate revisioni le rendite attualmente in vigore sono ancora quelle stabilite all’epoca della loro introduzione nel 1992 e incrementate del 5% dalla Finanziaria del 1997. E’ però in corso una riforma della quale si attendono gli effetti in termini di revisione dei valori e delle rendite.
>Ristrutturato: significa che l’appartamento è abitabile subito senza necessità di opere murarie. Il termine si può correttamente usare quando l’appartamento necessita di tinteggiatura. Se l’appartamento necessita di opere interne ma il condominio ha ben tenuto l’edificio si può scrivere ristrutturato nelle parti comuni.
>Rogito: l’atto con cui il notaio trasferisce la proprietà dell’immobile.
>Strumenti urbanistici: il complesso di disposizioni (leggi, decreti ministeriali, leggi regionali, regolamenti comunali e piani regolatori) che stabiliscono le regole dell’edilizia residenziale.
>Spread: maggiorazione sul parametro di riferimento applicato dalla banca per determinare il tasso di un mutuo.
>Sfratto: procedura con cui si chiede l’intervento dell’ufficiale giudiziario e della forza pubblica per liberare la casa da un inquilino. Si può chiedere per necessità, morosità, fine locazione.
>Terrazzo: deve essere profondo almeno due metri e avere una superficie di almeno una decina di metri; per un’area un pò più piccola si usa il termine terrazzino. Per una superficie meno profonda di due metri si usa il termine di balcone.
>Usufrutto: diritto reale che consiste nella possibilità di godere di un bene pur non possedendone la proprietà. La sua durata può essere determinata o indeterminata. Quasi sempre però dura fino alla morte dell’usufruttuario, che nel frattempo dovrà pagare tutte le imposte e i costi di manutenzione ordinaria e di amministrazione dell’immobile. Si distingue dal diritto d’abitazione per il fatto che quest’ultimo è personale e non cedibile.
>Valore catastale: serve come base per il pagamento di tutte le imposte sulla compravendita (registro, Iva, imposte ipotecarie e catastali) e dell’Ici, l’imposta annuale che si paga ai Comuni. Il valore catastale è costituito per le abitazioni dalla rendita catastale moltiplicato per 100. Nel caso di negozi (cat. C1) la rendita si moltiplica per 34. Nel caso di uffici (cat. A10) invece si moltiplica per 50.
>Veranda: è un balcone o un terrazzo chiuso da finestre. Siccome rappresenta un aumento della volumetria dell’appartamento, bisogna verificare che l’opera sia regolarmente autorizzata.
>Visura: ispezione dei documenti. In campo immobiliare si effettuano di norma la visura catastale, al Catasto, per identificare i dati fiscali e geometrici dell’immobile e la visura ipotecaria alla Conservatoria del Registro, per controllare che sull’immobile non siano state trascritte ipoteche.

Fonti: Agenzia del Territorio, Codice civile, portali istituzionali.  S.E.&O. La redazione offre informazioni indicative sulle quale non presta garanzie; invita pertanto i lettori ad interpellare comunque un professionista in caso sottoscrizione di accordi e contratti.

 

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