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GLOSSARIO CASA: F COME FASCIA DI RISPETTO

In questo numero i termini alla lettera F!
In ordine alfabetico, in modo semplice e sintetico vi aiuteremo a conoscere i principali concetti utilizzati nel complesso mondo immobiliare.

In questo numero i termini alla lettera F!
In ordine alfabetico, in modo semplice e sintetico vi aiuteremo a conoscere i principali concetti utilizzati nel complesso mondo immobiliare.

FASCIA DI RISPETTO
striscia di terreno sulla quale esistono limitazione alla realizzazione di costruzioni, recinzioni e piantagioni.

FIDEJUSSIONE
? l’atto con il quale un soggetto, il fideiussore, si impegna personalmente verso il creditore garantendo l’adempimento di una obbligazione altrui. La fideiussione ? efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza. La fideiussione pu? essere prestata per una obbligazione condizionale o futura, in quest’ultimo caso deve essere previsto l’importo massimo della garanzia. (Cod. Civ. 1936- 1957).

FONDO DOMINANTE
terreno o edificio che vanta un diritto di servit? gravante su terreno o edificio attiguo (fondo servente).

FONDO SERVENTE
terreno o edificio gravato di servit? a favore di terreno o edificio attiguo (fondo dominante).

FRAZIONAMENTO
(immobiliare): ? la suddivisione di un immobile in due o pi? unit?.
(mutuo): ? la ripartizione dell’importo originario di un mutuo, o del capitale residuo al momento dell’operazione, in pi? quote in modo che chi si accolla le stesse risponde verso l’Ente finanziatore nei rispettivi limiti di valore. Al frazionamento del mutuo corrisponde generalmente, quando lo stesso sia assistito da garanzia ipotecaria, anche il frazionamento dell’ipoteca.

FONDO PATRIMONIALE
la legge stabilisce che ciascun coniuge od entrambi, per atto pubblico, o un terzo anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito (ad es. azioni e obbligazioni), a far fronte ai bisogni della famiglia. Quando la costituzione del fondo patrimoniale viene fatta da un terzo si perfeziona con l’accettazione da parte dei coniugi. La propriet? dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione ed i frutti dei beni devono essere impiegati per il bisogno della famiglia. E’ possibile alienare i beni del fondo patrimoniale soltanto con il consenso di entrambi i coniugi e se vi sono figli minori con l’autorizzazione del giudice e solo nei casi di necessit? o di utilit? evidente. I beni costituenti il fondo sono al riparo da azioni esecutive per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore et? dell’ultimo figlio: in questa ipotesi, il giudice pu? dettare, su istanza di chi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo.

Arrivederci tra un mese, con le principali definizioni alla lettera G!

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