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APE OBBLIGATORIO PER ANNUNCI E COMPRAVENDITE: SCATTANO I CONTROLLI

L’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio in caso di compravendita, affitto e annuncio pubblicitario: dal 1° Aprile sono scattati i controlli anche in Emilia Romagna, si rischiano pesanti multe.

Con il _decreto legge n. 63 del 6 Giugno 2013_ si è recepita la _Direttiva 2010/31/UE_ del Parlamento europeo e si è sancito, tra le altre cose, l’obbligo di inserire l’indice di prestazione energetica e la classe energetica negli annunci di vendita o locazione di immobili: l’APE è andato dunque a sostituire la vecchia Certificazione Energetica, l’ACE, ma non va confuso con l’Attestato di Qualificazione Energetica, ovvero l’AQE, che rimane documento a sé.

Ma che cos’è e a cosa serve l’APE?

L’A.P.E., Attestato di Prestazione Energetica, è un documento che:

  • Attesta le prestazioni energetiche di un edificio, di un’abitazione o di un appartamento, e i relativi consumi;
  • Contiene indicazioni per migliorare l’efficienza dell’immobile identificato;
  • È uno strumento di controllo, che sintetizza in una scala da A a G le prestazioni energetiche degli edifici, al fine da valorizzare meglio gli edifici ad alto risparmio energetico, anche e soprattutto in situazioni di compravendita o di locazione dell’immobile o dell’unità immobiliare facente parte di un determinato edificio.

L’APE, inoltre, ha la funzione di informare il proprietario, l’acquirente o il locatario circa la prestazione energetica e il grado di efficienza energetica degli edifici, ma fornisce anche una serie di raccomandazioni che possono contribuire al miglioramento dell’efficienza energetica, con proposte circa gli interventi più significativi ed economicamente più convenienti che si potrebbero mettere in cantiere. Inoltre, l’Attestato di Prestazione Energetica deve contenere tutti i dati che consentano di valutare e confrontare edifici diversi per effettuare una scelta ponderata sull’edificio da acquistare o da locare, in base anche alla sua prestazione in termini di consumi.

Tali prestazioni si evidenziano mediante un indice di prestazione energetica, che può essere relativo all’involucro edilizio o globale, per l’intero edificio o unità immobiliare, e la classe energetica. La classe energetica è indicata con una lettera dell’alfabeto dalla A alla G, in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata da maggiori consumi e un conseguente indice di prestazione più elevato; la lettera A, di conseguenza, rappresenta la classe con minori consumi e dunque il miglior indice di prestazione energetica.

L’attestato deve essere redatto esclusivamente da tecnici abilitati, che devono essere indipendenti, quindi non possono avere un rapporto di subordinazione con l’impresa esecutrice dell’edificio, né di subordinazione o di parentela con il committente. Inoltre non devono essere intervenuti in altro modo nel processo di realizzazione dell’immobile.

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Obbligo di APE negli annunci immobiliari.

Il decreto legge n. 63 del 6 giugno 2013,  ha anche sancito l’obbligo di comunicare l’indice di prestazione energetica e la relativa classe dell’immobile negli annunci e nelle pubblicità di vendita o locazione, indifferentemente dal mezzo con cui sono fatte, quindi stampa, televisione, internet e altro ancora.

Dal 1° ottobre 2015 i soggetti abilitati devono redigere l’APE in conformità al nuovo format approvato con il Decreto Ministeriale 26 giugno 2015. La norma prevede che questi dati siano indicati anche in caso di immobili privi di riscaldamento, come possono esserlo le case al mare o le case storiche, mentre ne sono esenti unicamente gli edifici isolati, privi di riscaldamento e di superficie complessiva inferiore a 50 metri quadri.

L’Emilia Romagna e i controlli.

Dal primo Aprile sono scattati i controlli sulle prestazioni energetiche degli edifici sottoposti a certificazione energetica per obbligo di legge. Ed infatti anche la Regione Emilia Romagna sta procedendo agli accertamenti del caso, in particolare si pone l’attenzione sulla corrispondenza tra l’APE esposto e le reali caratteristiche energetiche dell’immobile relativo.

Fra il 1° Aprile ed il 31 Gennaio 2016 in Emilia Romagna saranno effettuati circa 3.000 controlli, mentre per gli anni successivi i controlli saranno circa 4000 all’anno. In caso di non conformità dell’APE, vi sono sanzioni per i certificatori, ma l’atto irregolare deve essere annullato, con un conseguente aggravio di costi e tempi per chi entra in possesso dell’immobile in caso di compravendita o per chi già è il proprietario. I controlli, oltre ai certificatori, interessano in particolare chi vende o affitta un edificio, ma è bene che anche l’acquirente o l’inquilino faccia fare verifiche puntuali all’abitazione. Il rischio, infatti, è di trovarsi con spiacevoli sorprese in bolletta, ma non solo.

I controlli a campione sperimentali sono già stati condotti dalla Regione dal 2008 al 2011. Su 200mila certificazioni controllate, addirittura 138mila presentavano non corrispondenza tra APE e consumi reali: significa che in Regione il 61% degli edifici certificati presenta delle irregolarità su quanto riportato nell’attestato di prestazione energetica. Ma se quei controlli non prevedevano sanzioni, questa volta c’è il rischio concreto di incorrere in onerose multe. Secondo la Federazione regionale dei Periti Industriali, tra le cause di questo enorme numero di irregolarità c’è la liberalizzazione dei soggetti abilitati a rilasciare certificazioni che ha fatto sì che ad occuparsi della materia siano svariati soggetti, anche non iscritti ad un Albo Professionale. Da una parte, quindi, si è abbassato il costo delle prestazioni, ma dall’altra sono aumentati i rischi di una scarsa qualità delle stesse.

I casi di vendita, affitto ed esposizione o pubblicazione di un annuncio immobiliare senza la dotazione di Attestato di Prestazione Energetica, sono quelli in cui il proprietario/venditore dell’immobile o i responsabili della vendita rischiano sanzioni. Vediamole:

  • Se l’immobile viene venduto senza essere dotato di Attestato di Prestazione Energetica, il venditore incorre in una sanzione variabile tra i 3.000 ed i 18.000 euro;
  • Se l’immobile viene affittato senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il locatario incorre in una sanzione variabile tra i 1.000 ed i 4.000 euro;
  • Se l’annuncio di un immobile da vendere od affittare non contiene i parametri energetici, la sanzione amministrativa è variabile tra i 500 ed i 3.000 euro.

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