Scadrà tra meno di un mese il termine ultimo per tutti i Comuni italiani, per predisporre tecnicamente i provvedimenti di rimborsi relativi ai tributi comunali, se dovuti erroneamente dal contribuente o se determinati dalla presenza di distinte obbligazioni da assolvere contemporaneamente nei confronti di Stato e Comune. Con la circolare 1/DF/2016, datata 14 Aprile, è stato fissato al 25 Settembre 2016 l’ultimo giorno utile per i Comuni per erogare i rimborsi dovuti ai singoli contribuenti, comprensivo di tutti i tributi comunali, ma con particolare priorità all’IMU e alla maggiorazione TARES, oltre che alle imposte immobiliari per le sole provincie di Bolzano e Trento.
La circolare si rifà al decreto interministeriale approvato lo scorso 24 Febbraio 2016, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; di conseguenza, se al 25 Settembre non vi è ancora stato riconosciuto il rimborso dovuto, vi conviene informarvi sul motivo ed eventualmente occorrere in solleciti, presso il vostro Comune di appartenenza o presso la Banca d’Italia, responsabile materiale del rimborso.
Come presentare domanda di rimborso.
Per ottenere il rimborso di un’imposta non dovuta o per la quale è stato pagato un importo maggiore rispetto a quanto fosse realmente da corrispondere, è possibile, e doveroso, farne domanda presso il proprio Comune di residenza o, se si è cambiata residenza successivamente al pagamento della tassa, presso il Comune al quale è stata corrisposta l’imposta. A tal fine sono stati predisposti, a disposizione dei contribuenti, dei modelli pronti per la compilazione, scaricabili online dai siti web dei vari Comuni.
La domanda di rimborso va effettuata entro 5 anni dal versamento, pena la decadenza del diritto: il Comune, ricevuta la domanda, ne verificherà la fondatezza e si impegnerà a trasmetterne l’accettazione o il rifiuto al Ministero, precisando l’importo da rimborsare, il tutto entro 180 giorni dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta, eventualmente suddividendola tra quota a proprio carico e quota a carico dello Stato in relazione al tributo. Di conseguenza, quest’anno, entro il 25 Settembre 2016, verranno rimborsati i contribuenti che hanno fatto richiesta riguardante un’imposta pagata dal 2012 a oggi.
In caso di versamenti eseguiti in eccesso rispetto al dovuto, ad esempio per IMU o maggiorazione TARES, il contribuente dovrà presentare apposita istanza presso l’ente locale di appartenenza, anche nel caso di versamento di competenza dello Stato.
Entro il 25 Settembre 2016, dunque, i contribuenti a cui spetta un rimborso certificato, dovrebbero riceverlo inseme ai dovuti interessi legali, in uno dei seguenti modi:
- Tramite accredito sul conto bancario attraverso codice IBAN, se fornito;
- Mediante assegno circolare emesso dalla Banca d’Italia;
- In contante da riscuotere presso la stessa Banca d’Italia.

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Versamento ad altri Comuni.
Per i casi di tributi versati erroneamente ad altri Comuni, casistica più comune di quanto si possa pensare, è stato rivisto l’iter necessario per accedere al rimborso: se in precedenza era il contribuente stesso a dover inoltrare richiesta di rimborso presso il Comune non competente e subire un atto di accertamento per omesso versamento da parte del Comune competente, ora è invece il Comune a cui è stato versato erroneamente l’importo a dover girare la somma versata per l’imposta di riferimento, al Comune interessato, entro 180 giorni dal momento in cui è stata inoltrata la notifica di errore.
Il contribuente dovrà limitarsi ad inoltrare comunicazione di merito ad entrambi i Comuni, nella quale indicare, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 24 Febbraio 2016:
- Gli estremi del versamento e l’importo versato;
- I dati catastali dell’immobile di riferimento;
- L’ente locale destinatario della somma e l’ente locale che, invece, ha ricevuto erroneamente il versamento dell’imposta.