La scadenza per il versamento della seconda rata di IMU e TASI, che ricordiamo sono, rispettivamente, gli acronimi per l’Imposta Municipale Unica e la Tassa sui Servizi Indivisibili, e per chi ancora non l’avesse chiaro in questo articolo spieghiamo le due imposte nel dettaglio, è ormai vicina: il termine ultimo, infatti, per il pagamento della seconda rata, è il 16 Dicembre 2016, ovvero tra un mese.
Pagamento ed, eventuali, nuove aliquote.
Come prima operazione per un corretto saldo dell’imposta è controllare ed informarsi sulle delibere del proprio comune: anche per quest’anno, infatti, entrambe le tasse sono sotto la giurisdizione del Comune di appartenenza, che può aver stabilito nuove aliquote di pagamento successivamente all’acconto di Giugno. Questo conguaglio di fine anno, infatti, altro non è che la seconda rata riguardante le due imposte e i vari Comuni potrebbero aver deliberato nuove norme per il pagamento: ricordiamo che sono valide solo le delibere comunali approvate entro il 30 Luglio 2016 e pubblicate entro il 28 Ottobre scorso, in seguito alle quali potrebbe essersi reso necessario un saldo diverso rispetto a quello preventivato prima dell’estate; in caso contrario il pagamento della seconda rata sarà di ugual entità rispetto al primo acconto.
Attenzione: anche se si è scelto di pagare le tasse sulla casa in un’unica soluzione a Giugno 2016, se fossero state, successivamente, deliberate dal proprio Comune delle nuove aliquote che predispongo un aumento della somma totale annuale, sarà necessario versare la differenza.
Le delibere comunali valide ed ora in vigore possono essere consultate sul sito del Ministero della Finanza, a questo link o sul sito istituzionale del Comune in cui è locato l’immobile per il quale è obbligatorio il pagamento delle due imposte.
Una volta verificata l’aliquota da applicare e eseguito il calcolo dell’importo da versare, è già possibile procedere con il saldo dello stesso. Il calcolo delle due tasse, può essere effettuate anche attraverso uno dei tanti software disponibili in rete: è un sistema sicuro e affidabile, basta infatti, per la maggior parte di essi, inserire semplicemente i dati relativi al proprio immobile negli appositi campi, e il sistema calcola da sé l’importo da pagare.
Esenzioni.
Siamo già al corrente che, tramite la _Legge di Stabilità 2016,_ sono state introdotte, tra i vari cambiamenti, una serie di esenzioni, delle quali però, in genere, si è già tenuto contro in sede di acconto. Vediamo comunque, per chi ne fosse ancora all’oscuore, le esenzioni al pagamento di IMU e TASI:
- Esente al pagamento la prima casa e pertinenze, ad esclusione degli immobili che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- Esenti anche gli immobili equiparati a prima casa dal regolamento comunale;
- Esente la casa assegnata al coniuge in seguito a separazione, divorzio o annullamento;
- I fabbricati rurali a uso strumentale di attività agricola e i terreni di imprenditori agricoli e coltivatori diretti o montani, sono esenti dal pagamento;
- Esenti gli imbullonati;
- Esenti al pagamento anche gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibiti a prima casa;
- Gli immobili del personale di forze dell’ordine, polizia e vigili del fuoco, che non vi dimorino abitualmente e non siano dati in affitto;
- Infine sono esenti anche i fabbricati destinati ad alloggi sociali.

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Versamento e scadenza.
Il versamento del saldo delle imposte IMU e TASI 2016, deve, dunque, essere effettuato entro il 16 Dicembre 2016, facente fede la ricevuta di pagamento, mediante il modello F24, utilizzando i codici di tributo, o tramite i bollettini postali, in parte precompilati e solo da completare con i propri dati anagrafici e con le caratteristiche dell’immobile in esame.
Codici tributari IMU:
- 3912 per abitazione principale e pertinenze:
- 3914 per terreni;
- 3916 per aree fabbricabili;
- 3918 per altri fabbricati;
- 3925 per immobili ad uso produttivo allo Stato;
- 3930 per immobili ad uso produttivo al Comune.
Codici tributati TASI:
- 3958 per abitazione principale e pertinenze;
- 3959 per fabbricati rurali strumentali;
- 3960 per aree fabbricabili;
- 3961 per altri fabbricati.