Manca poco, ormai, alla prima scadenza per il pagamento in acconto, o già per il totale dell’importo, di IMU e TASI, l’imposta sul possesso di un immobile, la prima, e quella comunale sul mantenimento delle strade e di altri servizi pubblici, la seconda. La scadenza, dicevamo, per il pagamento dell’acconto è il 16 giugno 2016, mentre per l’eventuale saldo finale è possibile attendere fino al 16 dicembre 2016. Per tutti gli ‘smemorati’ è possibile, qui, controllare tutte le principali scadenze fiscali del 2016
Entriamo del dettaglio delle due imposte: l’IMU è una tassa il cui presupposto impositivo è il possesso dell’immobile, quindi sono i proprietari a pagarla; la TASI, invece, è il tributo comunale che riguarda la manutenzione del manto stradale, la pubblica illuminazione, i servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all’ambiente, la cultura e le biblioteche, i servizi demografici, i servizi cimiteriali e tutti i cosiddetti servizi indivisibili: deve essere, quindi, pagato da tutti i proprietari, in quanto detentori dell’immobile, di conseguenza anche dagli inquilini. In più, aggiungiamo all’elenco anche la TARI, l’imposta per lo smaltimento dei rifiuti, dovuta dall’utilizzatore reale di qualsiasi immobile.
Le novità apportate dalla Legge di Stabilità 2016.
Tramite il lavoro del catasto, la cui funzione precipua è quella di censire il patrimonio immobiliare presente sul territorio dello Stato, a fini, appunto, sostanzialmente tributari, è possibile, grazie ad una serie di parametri, suddividere gli immobili a destinazione ordinaria in diversi gruppi e categorie, in base alle quali varia la rendita catastale e di conseguenza l’importo delle prestazioni fiscali cui sono soggetti i proprietari degli stessi immobili. Il nostro interesse si focalizza sugli immobili residenziali adibiti ad abitazioni, dunque il gruppo A:

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La Legge di Stabilità 2016 stabilisce che:
- Sono esenti dal pagamento di IMU e TASI tutte le categorie catastali dalla A2 alla A7 comprese, per gli immobili adibiti ad abitazione principale; per queste categorie rimane l’obbligo di pagamento della TARI;
- Le abitazioni principali considerate di lusso, quindi le categorie catastali A1, A8 e A9, devono pagare, in aggiunta alla TARI, anche IMU e TASI;
- La TASI non è dovuta per l’inquilino locatario, se l’immobile è abitazione principale dello stesso. Quindi con la Legge di Stabilità è stata estesa la definizione di “Abitazione principale” anche ai locatari che utilizzano l’immobile come loro propria abitazione principale;
- Per gli immobili locati a canone concordato (in particolare per i contratti 3+2 e per i contratti con canone concordato stipulati per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari), è prevista una riduzione dell’IMU e della TASI pari al 75% dell’imposta dovuta in base all’aliquota comunale;
Continueranno a pagare IMU e TASI i proprietari di seconde case, negozi, uffici, capannoni e altri immobili commerciali.
Altra novità: immobili in comodato d’uso gratuito.
Con la Legge di Stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile per quando riguarda l’IMU, analogamente agli immobili storici o inagibili.
Ai fini dell’agevolazione in esame, tuttavia, è necessario che:
- Il contratto di comodato d’uso dell’immobile (non di lusso, quindi sono escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) concesso al parente in linea retta di primo grado (genitori figli e viceversa) deve essere redatto per iscritto e registrato presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
- Il comodatario deve utilizzare l’immobile ricevuto in comodato come propria abitazione principale;
- Il comodante (chi concede l’immobile), deve possedere un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato, e deve risiedere e dimorare nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Durante Telefisco 2016 è stato anche specificato che la riduzione si applica anche agli immobili storici che già beneficiano di riduzione del 50% e quindi in caso di comodato gratuito di un immobile storico si avrebbe una base imponibile ridotta al 25%.
In questo caso, ai fini TASI, il proprietario verserà l’imposta con riduzione del 50% in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune, mentre il comodatario non pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto per lui l’immobile è abitazione principale, poiché l’abitazione principale è esente da TASI (escludendo, in questa casistica le abitazioni di categoria catastale di lusso A1, A8 e A9).
Casi di non applicabilità della riduzione:
- Se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione;
- Se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione;
- Se si risiede all’estero non si può applicare la riduzione;
Se l’immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione;
- Se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione.