Tutta la questione relativa al ritardo nella delibera dell’aliquota Tasi ha generato un certo caos riguardo alle scadenze di pagamento. Infatti in alcuni Comuni si pagherà la prima rata già il 16 Giugno, mentre per i ritardatari le scadenze di pagamento slittano ai prossimi mesi.
Nei 2.181 Comuni che sono stati in grado di deliberare l’aliquota Tasi per le prime e seconde abitazioni e inviarle al Dipartimento delle Finanze entro il 23 maggio, la prima rata dell’imposta sui servizi indivisibili si pagherà il 16 giugno.
Nei Comuni ritardatari che riusciranno a mettersi in regola entro il 10 settembre, i proprietari di prime e seconde case pagheranno la prima rata Tasi il 16 ottobre.
Mentre nei Comuni che non riusciranno a rispettare neanche il termine del 10 settembre, l’acconto Tasi verrà pagato con l’aliquota standard dell’1 per mille il 16 settembre. Per tutti poi il saldo è previsto il 16 dicembre.
Per fare chiarezza e risolvere i dubbi dei contribuenti e degli operatori professionali che realizzano software per il calcolo dei contributi da versare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul sito www.finanze.it le risposte a domande e dubbi più frequenti riguardo a Tasi e Imu.
Prima di tutto viene specificato che la Tasi non ha sostituito l’Imu, che è stata abolita solamente per le prime abitazioni non accatastate nelle categorie degli immobili di lusso(A/1, A/8 e A/9). I proprietari dovranno pagare entrambe le imposte ma la somma delle due aliquote per ciascuna tipologia di immobile non dovrà superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre aliquote inferiori, in relazione alle differenti tipologie di immobile. L’aliquota massima della Tasi, per il 2014, non potrà essere superiore al 2,5 per mille, tuttavia per quest’anno le amministrazioni comunali potranno deliberare una maggiorazione dell’aliquota Tasi non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra la prima casa e le altre abitazioni. Il caos delle scadenze di pagamento ha riguardato solamente la Tasi, mentre per quanto riguarda l’Imu la prima rata resta fissata al 16 giugno 2014.
Per il versamento della prima rata in scadenza il 16 giugno si deve far riferimento esclusivamente le delibere che sono state pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 31 maggio 2014. Per vedere la delibera pubblicata entro tale termine i Comuni devono averla inoltrata al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 23 maggio 2014.
La Tasi va calcolata applicando le regole valide per il calcolo Imu, cioè conteggiando interamente il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni. Come per l’Imu la rata d’acconto Tasi deve essere calcolata non in rapporto al periodo di riferimento, quindi se un immobile è stato acquistato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell’imposta dovuta su otto dodicesimi.
Per quanto riguarda i fabbricati rurali strumentali, l’aliquota Tasi da applicare è pari all’1 per mille e siccome il comma 678 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che l’aliquota non può superare l’1 per mille, non sono previste in alcun modo maggiorazioni. Per questi fabbricati, inoltre, l’Imu non è dovuta.
Base imponibile Tasi
Nel caso di immobili di interesse storico artistico e per i fabbricati inagibili o inabitabili, il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’applicazione dell’Imu prevede che la base imponibile della Tasi sia quella stabilita per l’Imu, quindi per questi fabbricati è applicabile la riduzione al 50% del valore imponibile di cui all’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011.
La riformulazione del comma 669, dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2014, prevede che il presupposto impositivo della Tasi sia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa la prima abitazione e le aree edificabili, come definiti per l’Imu, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Il rinvio alla disciplina Imu, per stabilire quali siano gli immobili soggetti all’Imposta sui Servizi Indivisibili, comporta l’applicazione del comma 2 dell’art. 13, D.L. n. 201/2011, pertanto i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’esercizio dell’attività agricola sono esenti dalla Tasi. Nel caso in cui le aree edificabili siano date in affitto a coltivatori diretti o a imprenditori agricoli professionali che coltivano l’area edificabile, la Tasi è dovuta e l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario che dovrà poi ripartirla con l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.
Ripartizione Tasi tra proprietari e proprietari e inquilini
L’articolo 1, comma 671, della legge di stabilità per l’anno 2014 prevede che i proprietari dell’immobile sono coobbligati in solido a sostenere il pagamento della Tasi, quindi ogni possessore paga in base alla propria quota applicando l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva e il Comune può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario.
Nel caso in cui l’appartamento sia in multiproprietà e faccia parte di un immobile che comprende al suo interno una sala condominiale autonomamente accatastata, l’amministratore è tenuto al versamento dell’imposta sia per i locali di utilizzo comune sia per quelli in multiproprietà rivalendosi poi sui singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.
Per gli immobili dati in affitto, il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, sancisce che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;chi occupa l’immobile è tenuto al versamento della Tasi nella misura stabilita dal Comune che può andare dal 10% al 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta, mentre il titolare del diritto reale dovrà pagare la parte rimanente. La determinazione dell’imposta complessiva deve essere effettuata con riferimento alla specifica condizione del proprietario e una volta stabilito l’importo complessivo si può procedere alla ripartizione tra quest’ultimo e l’inquilino come stabilito dal Comune che può prevedere particolari detrazioni a favore dell’affittuario.
Nel caso in cui il Comune non abbia specificato la percentuale per ripartire la Tasi tra proprietario e inquilino, quest’ultimo dovrà versare il tributo nella misura minima del 10%. Nel caso in cui l’inquilino non versi la sua quota Tasi, il proprietario non è responsabile del mancato pagamento, in quanto la responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o tra detentori ma non tra possessore e detentore.
Nel caso in cui il proprietario di una prima casa affitti una parte dell’immobile, ad esempio una camera, l’imposta verrà calcolata con riferimento alle condizioni del proprietario applicando l’aliquota dell’abitazione principale e poi verrà ripartita tra quest’ultimo e l’occupante prendendo in considerazione le percentuali stabilite dal Comune.
I fabbricati di proprietà di ex IACP non posseggono i requisiti dell’alloggio sociale, quindi prevedono il versamento dell’Imu con la sola detrazione per la prima casa. Per la Tasi invece, l’immobile non viene equiparato ai fini Imu all’abitazione principale, quindi si deve effettuare il calcolo dell’imposta sul valore complessivo dell’immobile con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili differenti dalla prima abitazione, sottraendo le eventuali detrazioni previste dall’amministrazione comunale che decide anche le quote per la ripartizione dell’imposta tra il proprietario (IACP) e l’inquilino.
I coproprietari per quote differenti che utilizzano l’immobile come prima abitazione devono ripartire in parti uguali le eventuali detrazioni Tasi previste dal Comune, anche se sono proprietari del fabbricato in misura differente.
In tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale di cui all’art. 13 del D.L: n. 201 del 2011 l’obbligo di versamento della Tasi ricade interamente sul proprietario e non sull’inquilino, ciò vale quindi anche per gli immobili equiparati all’abitazione principale.
I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 vengono equiparati all’abitazione principale, quindi l’esenzione Imu è applicabile solo quando gli immobili possiedono i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto e ai fini Tasi viene applicata l’aliquota e le eventuali detrazioni stabilite dal Comune. Per queste tipologie di immobili è necessario presentare la dichiarazione attraverso il modello di “Dichiarazione Imu” barrando anche il campo 15 relativo all’esenzione e riportando nello spazio delle Annotazioni la frase: l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011”.
E’ possibile applicare l’equiparazione all’abitazione principale ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. d), del D.L. n. 201 del 2011 prevista per l’Imu solamente per i soggetti indicati nella norma: il personale di servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle* Forze di polizia ad ordinamento militare* e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale appartenente alla carriera prefettizia. Quindi solo questi soggetti, se in possesso di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, possono godere delle agevolazioni Imu per la prima casa, indipendentemente dalla dimora abituale e della residenza anagrafica. Per la Tasi è applicabile quindi l’aliquota e le eventuali agevolazioni previste dal Comune. Anche per questi immobili è necessario presentare la dichiarazione attraverso il modello di Dichiarazione Imu barrando il campo 15 per l’esenzione e riportando nello spazio delle Annotazioni la frase: l’immobile possiede le caratteristiche e requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011”.
Se l’immobile è stato assegnato dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato sia ai fini Imu che Tasi come titolare di un diritto di abitazione, quindi per l’Imu, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo, mentre indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo a cui spetta il pagamento della Tasi con l’aliquota e l’eventuale detrazione prevista per la prima casa. Nel caso in cui l’abitazione assegnata dal Giudice fosse in affitto, la Tasi deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili differenti dall’abitazione principale e successivamente viene ripartita tra proprietario e locatario, nella proporzione deliberata dal Comune.
Sia ai fini Imu che Tasi, in caso di assimilazione dell’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con riferimento alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro, le disposizioni si estendono anche alle pertinenze, nei limiti previsti per la prima casa dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 per l’Imu. La rendita dell’abitazione principale va sommata a quella delle pertinenze e in seguito: per le abitazioni non di lusso avremo l’esenzione fino al valore di € 500 della rendita catastale, mentre per la quota eccedente il valore di 500 euro si applica l’aliquota ordinaria; per le abitazioni di lusso fino al valore di 500 euro verrà calcolata l’Imu con aliquota ed eventuali detrazioni previste dal Comune per l’abitazione principale, mentre per la quota eccedente si applica l’aliquota ordinaria; per la Tasi fino al valore di 500 euro si applica l’aliquota e l’eventuale detrazione prevista dal Comune per la prima casa, mentre per la quota eccedente il valore di 500 euro si applica l’aliquota ordinaria. Nel caso in cui l’immobile dato in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado, assimilata alla prima abitazione, sia di proprietà di più soggetti , la detrazione ai fini Imu o Tasi si applica senza considerare le rispettive quote di proprietà ma ripartendola in parti uguali tra i proprietari dell’immobile.