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Tasse sugli immobili

MODELLO 730/2016: ECCO TUTTE LE DATE, LE SCADENZE E LE DETRAZIONI DA SAPERE

La campagna fiscale 2016 sta per iniziare e tutti gli italiani saranno alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi, in particolar modo il modello 730. Ecco cosa c’è da sapere.

Il modello precompilato 730/2016 non verrà inviato ai contribuenti prima di aprile, anche se il modello standard è già disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Nel modulo relativo alla dichiarazione dei redditi sono state immesse alcune novità concernenti le spese e le detrazioni per la casa.

Spese: acquisto o costruzione di immobili destinati alla locazione.
A tutti quelli che hanno costruito o acquistato degli immobili per poi darli in affitto, quindi titolari del diritto di proprietà dell’abitazione, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo.
La detrazione riguarda:

  • l’acquisto, nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di immobili con destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, dati in concessione da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
  • l’acquisto, nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di immobili con destinazione residenziale soggetti ad interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e risanamento conservativo, dati in concessione da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
  • la costruzione, purché sia ultimata entro il 31 dicembre 2017, di immobili con destinazione residenziale su aree edificabili di proprietà del contribuente già prima dell’incipit dei lavori o sulle quali sono comunque riconosciuti diritti edificatori, e che quindi prima del 12 novembre 2014 sia stato concesso il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per poter sfruttare l’agevolazione, l’unità immobiliare acquistata dovrà essere destinata, entro 6 mesi dall’acquisto, ad un contratto di locazione di durata minima di 8 anni.

Detrazioni per l’affitto.
Le detrazioni per l’affitto sono previste per tutti gli inquilini che stipulano contratti di locazione per abitazioni stabilite come prima casa. Tali detrazioni vengono riconosciute e graduate in base all’ammonto del reddito complessivo (che sale se si è in possesso di fabbricati locati che usufruiscono della cedolare secca).

Detrazioni per il mutuo al 19%.
Rientrano in detrazione:

  • gli interessi per mutui ipotecari per acquistare un’abitazione;
  • gli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di ulteriori immobili;
  • gli interessi per i mutui contratti nel ’97 per recupero edilizio;
  • gli interessi per mutui ipotecari per la costruzione di un’abitazione;
  • gli interessi per dei prestiti o mutui agrari.

Bonus mobili, spese di ristrutturazione o riqualificazione.

  • proroga della detrazione al 50% per tutte le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • proroga della detrazione al 50% per le spese finalizzate all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici aventi classe non inferiore ad A+, destinati all’arreddo di un immobile soggetto a ristrutturazione, con un costo totale non superiore a 10.000 euro;
  • proroga della detrazione al 65% per tutte le spese relative ad interventi mirati al risparmio energetico;
  • proroga della detrazione al 65% relativa agli interventi destinati ad opere antisismiche, su edifici situati in zone a rischio;
  • è riconosciuta la detrazione al 65% per spese relative all’acquisto e la posa in opera di schermature solari e impianti di riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati a biomassa combustibile.

Detrazioni per le spese d’affitto di un terreno agricolo.
Si avrà una detrazione al 19% per le spese sostenute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nella previdenza agricola da meno di 35 anni, per il pagamento dell’affitto dei terreni agricoli che non siano di proprietà dei genitori. La detrazione spetta entro un limite di 80 €/ettaro per un massimo di 1.200 euro annui. Il contratto d’affitto dev’essere redatto in forma scritta.

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Chiarite le novità immesse nel modello 730, passiamo alle scadenze…
Il 730/2016 dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio 2016, ma non è la sola scadenza che ci attende.

29 febbraio: termine ultimo per banche, assicurazioni ed intermediari finanziari per comunicare al Fisco tutti i dati relativi a detrazioni sui mutui, previdenza complementare, spese funebri, spese universitarie e bonus per le ristrutturazioni.

07 marzo: termine ultimo per i sostituti d’imposta per inviare al Fisco le CU sui redditi di dipendenti e collaboratori riferite all’anno fiscale appena passato.

15 aprile: trasmissione ai contribuenti del modello 730 precompilato relativo al 2016 da controllare, modificare ed eventualmente integrare, per poi rispedirlo all’Agenzia delle Entrate.

7 luglio: termine ultimo per l’invio del 730/2016 all’Agenzia delle Entrate, sia esso il modello cartaceo o precompilato.

30 settembre: termine ultimo per la presentazione del modello Unico PF/2016 correttivo o integrativo nel caso di mancanze o errori nel 730 precedentemente inviato.

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