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Tasse sugli immobili

MODELLO 730: COME DETRARRE LE SPESE DEL MUTUO

Anche quest’anno, il modello 730 sarà disponibile in forma precompilata: vediamo quali sono i costi del mutuo che possono essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Con il 730 il contribuente ha la possibilità di scaricare una parte delle spese sostenute nel corso dell’anno per sé e la sua famiglia, accedendo così a degli sconti fiscali chiamati detrazioni.
Tra questi sconti fiscali rientrano le detrazioni per i mutui contratti per l’acquisto, la costruzione e/o la ristrutturazione dell’abitazione principale: da queste è possibile detrarre dall’IRPEF il 19% degli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari destinati alle funzioni già citate.

Per costruzione e ristrutturazione dell’immobile si intendono tutti gli interventi realizzati seguendo il provvedimento comunale che autorizza una nuova costruzione, interventi di ristrutturazione edilizia ivi compresi. Questi interventi riguardano soltanto l’abitazione principale, ovvero la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, e va dimostrato tramite verifica dei registri anagrafici o con un’autocertificazione.

Detrazione degli interessi per i mutui finalizzati all’acquisto della prima casa.

Per i mutui accesi per l’acquisto di un’abitazione principale, l*a detrazione IRPEF al 19%* per gli interessi passivi e gli oneri accessori ha un importo massimo di 4mila euro.

Non hanno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

  • mutui accesi nel 1991 o nel 1992 per scopi differenti dall’acquisto di una prima casa (per esempio, finalizzati alla ristrutturazione);
  • mutui accesi a partire dal 1993 per scopi differenti dall’acquisto di una prima casa (per esempio, per l’acquisto di una seconda casa).

Per stabilire la porzione di interessi da detrarre si può utilizzare questa formula:

costo di acquisizione dell’immobile X interessi pagati capitale dato in mutuo.

Se il mutuo ha un importo superiore al costo sostenuto per l’acquisto dell’abitazioni, possono essere detratti gli interessi relativi alla parte di mutuo dedicata a tale acquisto, aumentato delle spese notarili e altri oneri accessori legati all’acquisto.

Gli oneri accessori detraibili sono le spese necessarie alla stipula del contratto di finanziamento e comprendono:

  • l’intero importo delle somme maggiori corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in valuta differente;
  • la commissione dovuta agli istituti per la loro intermediazione;
  • gli oneri fiscali che comprendono anche l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione dell’ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato;
  • la provvigione per lo scarto rateizzato;
  • le spese di istruttoria, notarili (comprese l’onorario del notaio per la stipula del contratto di finanziamento e le spese sostenute dal notai per conto del cliente) e di perizia tecnica;
  • la mora per anticipata estinzione del finanziamento, ecc.

La detrazione spetta a condizione che l’abitazione sia adibita a prima casa entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno precedente o successivo al mutuo.
La detrazione non comprende un mutuo stipulato autonomamente per l’acquisto di una pertinenza dell’abitazione principale.
Per i finanziamenti stipulati prima del 1993, la detrazione fiscale spetta un tetto massimo di 4mila euro per ciascun intestatario del mutuo ed è concessa a condizione che l’immobile sia adibito come prima casa alla data dell’8 dicembre 1993 e che, fino alla fine dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato questa condizione per motivi differenti da quelli di lavoro. Se, invece, nel corso dell’anno, l’abitazione non è utilizzata come casa principale per motivi diversi da questioni di lavoro, a partire dallo stesso anno la detrazione spetta solo su un importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

Detrazione degli interessi per i mutui finalizzati all’acquisto di altri immobili.

Nel modello 730 è possibile scaricare le spese sostenute per gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione legati a clausole di indicizzazione pagate per l’acquisto di altri immobili non adibiti a casa principale. In questo caso, l’importo massimo su cui detrarre l’IRPEF al 19% è pari a 2.065,83 euro per ciascun intestarlo del mutuo.
Le condizioni sono che si tratti di mutui stipulati prima del 1993 e di:

  • mutui ipotecari accesi entro il 31/12/1990 per l’acquisto di altri immobili non considerati abitazione principale (per esempio, pertinenze dell’abitazione principale, immobili dati in affitto);
  • mutui ipotecari accesi tra il 01/01/1991 e il 31/12/1992 per l’acquisto di immobili adibiti come abitazione secondaria e per cui non sia variata tale condizione nella parte rimanente dell’anno e in quelli successivi (per esempio se l’immobile viene dato in affitto).

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Detrazione degli interessi per i mutui finalizzati alla costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale.

Nel modello 730 è possibile scaricare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione legati a clausole di indicizzazione per mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e/o ristrutturazione edilizia di immobili destinati ad abitazione principale.
La detrazione è concessa a condizione che la stipula del contratto di finanziamento da parte del possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’immobile avvenga nei sei mesi precedenti, o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori. L’importo massimo è pari a 2.582,28 euro.In caso di contitolarità del contratto di finanziamento o di più contratti, l’importo si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori ecc.

Nel 730 è possibile scaricare:

  • gli oneri sostenuti per gli interessi passivi e relativi oneri accessori;
  • le quote di rivalutazione legate a clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di una Stato membro della Ce, cioè a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di finanziamenti stipulati a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da un’ipoteca, per la costruzione dell’immobile destinato a diventare prima casa.

Le condizioni per accedere alla detrazione IRPEF al 19% sugli interessi passivi dei mutui accesi per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale sono:

  • l’immobile che si costruisce deve essere dimora abituale del contribuente e della sua famiglia;
  • l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine del lavori di costruzione;
  • il contratto di mutuo dovrà essere stipulato dal soggetto possessore dell’immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale (il mutuo deve essere acceso non oltre sei mesi antecedenti, cioè nei diciotto mesi successivi alla data di inizio lavori; se invece il mutuo è stato stipulato in data precedente al 1° dicembre 2007, i termini sono sei mesi antecedenti o successivi alla data di inizio lavori).

Per accedere alla detrazione è necessario conservare, esibire o trasmettere tali documenti:

  • le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al finanziamento;
  • una copia del contratto del mutuo ipotecario, nel quale si specifica che il finanziamento è destinato alla costruzione dell’abitazione principale;
  • le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali riguardanti le spese di costruzione dell’unità immobiliare stessa.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari stipulati per l’acquisto della prima casa ma solo per l’intera durata dei lavori di costruzione dell’immobile, nonché per i sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

730: come indicare le spese mutui.

Per fruire della detrazione IRPEF al 19% sui mutui per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale, il quadro relativo è il quadro E, Oneri e Spese, in particolare il rigo E7, Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale. Qui vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2015 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.
Nei righi da E8 a E12 vanno indicati i codici che danno accesso alla detrazione fiscale per le altre tipologie di finanziamento:

  • codice 8 per gli interessi legati a mutui ipotecari per acquisto di altri immobili;
  • codice 9 per gli interessi legati a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio;
  • codice 10 per gli interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale.

730 precompilato: le spese del mutuo.

In un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate, sarà possibile accedere con il codice PINall’area riservata alla dichiarazione dei redditi precompilata. Qui saranno presenti anche i dati riguardanti i mutui. Le banche e gli intermediari finanziari, assicurazione, enti previdenziali e forme pensionistiche complementari comunicano all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio di ogni anno gli elenchi dei contribuenti e delle spese da loro sostenute che danno accesso alle detrazioni.
Il contribuente avrà il solo compito di verificare l’esattezza di questi date e modificare o integrare nel caso in cui ci sia bisogno.

Infine, ricordiamo che il 730 precompilato non è obbligatorio e che è possibile presentare la propria dichiarazione dei redditi rivolgendosi ai Caf, patronato o professionista abilitato.
Per chi vuole essere autonomo, invece, comunichiamo che il 730 precompilato sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate a partire da venerdì 15 aprile.

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