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Tasse sugli immobili

NUOVE REGOLE FISCALI PER IMMOBILI DI PROPRIETÀ SU SUOLO ESTERO

Con l’aggiornamento da parte del Ministero delle Finanze della cosiddetta “Paesi White List”, l’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione per specificare alcuni punti intricati circa la compilazione del Quadro RW.

È di pochi giorni fa la notizia dell’aggiornamento, da parte del Ministero delle Finanze, della lista dei cosiddetti “Paesi White List” – ovvero l’elenco dei Paesi che, aderendo ad una serie di accordi internazionali comunicano, ossia rendono disponibili alle Nazioni che fanno parte dell’accordo, le informazioni fiscali inerenti gli investimenti nel loro territorio che è stata integrata con nuovi Stati con i quali l’Italia ha iniziato rapporti per lo scambio di informazioni mediante convenzioni per evitare la doppie imposizioni sul reddito; di conseguenza è stato modificato anche il Quadro RW per il monitoraggio dei redditi finanziari esteri e per la dichiarazione dei redditi annuale.

Il decreto del Ministero degli Esteri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 Agosto ed ora totalmente operativo, che mira anche a semplificare gli investimenti degli operatori finanziari esteri nel nostro Paese, riducendo gli ostacoli fiscali, ha allargato i confini della White List, inserendo, ad esempio, Svizzera, San Marino e Liechtenstein, e conta ora ben 123 Nazioni diverse (contro le 70 contate nella precedente versione), con le quali sarà possibile e diverso lo scambio di informazioni circa gli investimenti fatti dai residenti sul suolo italiano in tali Stati esteri.

L’occasione per l’aggiornamento si è avuta in seguito ad un dubbio da parte dell’Agenzia delle Entrate, riguardante un particolare immobile sito in Svizzera, Paese, quindi, appena uscito dalla lista dei cosiddetti paradisi fiscali e con cui l’Italia non intratteneva rapporti di collaborazione e/o comunicazione. Con la Risoluzione n° 77/E/2016 si sono dati nuovi chiarimenti in merito alle Nazioni iscritte alla White List e proprio al Quadro RW: vediamo nei dettagli cosa è cambiato.

Quadro RW.

Il Quadro RW, come già accennato, si rende necessario per dichiarare e monitorare i redditi finanziari esteri del contribuente, e l’Agenzia delle Entrate, in merito, ricorda che sono soggetti all’obbligo le consistenze di tutti gli investimenti detenuti all’estero, anche nel caso in cui sussista una capacità produttiva di reddito unicamente potenziale e quindi solo eventuale e lontana nel tempo, derivante quindi dall’alienazione, dall’utilizzo, nonché dallo sfruttamento del bene stesso.

Nel Quadro RW vanno, di conseguenza, riportati anche gli investimenti di natura patrimoniale, come, per forza di cose, gli immobili tenuti a disposizione indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta. L’Agenzia delle Entrate, dunque, specifica come l’indicazione di tali investimenti nel Quadro RW del Modello UNICO è funzionale, non solo al monitoraggio da parte del Fisco degli investimenti esteri detenuti dai cittadini residenti in Italia, ma anche alla determinazione e relativo versamento dell’IVIE, ovvero l’Imposta sul valore degli Immobili all’Estero, e dell’IVAFE, ovvero l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero.

Per quanto riguarda l’IVIE il valore dell’immobile di proprietà all’estero è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza di essi, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno solare, o del periodo di detenzione nel luogo in cui è sito l’immobile.

In caso di immobili soggetti a successione o donazione a terzi, fa fede il valore dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dai diversi ordinamenti esteri con analoghe finalità. In mancanza di tali documenti, fa fede il costo di acquisto o di costruzione sostenuto da colui che lascia l’immobile in eredità o dal donante.

 

Il controvalore in euro.

Per tutte le attività, la cui rendita è espressa in valuta estera, il valore di tali rendite deve essere necessariamente riportato nella compilazione del Quadro RW del Modello UNICO insieme al controvalore in euro: tale valore si calcola applicando il cambio medio del mese e dell’anno in cui ricade la data di acquisto dell’immobile oggetto di dichiarazione, come indicato nel provvedimento di accertamento del tassi di cambio. Questo procedimento viene attuato in modo che non sia necessario aggiornare il valore indicato nella dichiarazione dei redditi.

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In alternativa, se il controvalore in euro viene calcolato tenendo contro del valore di mercato, dato rilevabile al termine dell’anno corrente o del periodo di detrazione, quindi applicando il cambio medio del mese in cui ricade il suddetto termine o periodo, come indicato nel provvedimento di accertamento dei 5 tassi di cambio, sarà, invece, necessario aggiornare annualmente il valore indicato nella dichiarazione.

Infine, l’Agenzia delle Entrate, precisa un ultimo passaggio per l’individuazione del controvalore: per individuare il tasso di cambio medio mensile, infatti, se relativo a periodi in cui l’accertamento dei cambi delle valute estere era ancora di competenza del Ministero delle Finanze – ovvero nei periodi antecedenti all’entrate in vigore dell’attuale decreto del 28 Dicembre 2000, dello stesso Ministero, ed entrato in vigore il 12 Gennaio 2001 – allora bisognerà necessariamente fare riferimento agli appositi decreti adottati in precedenza dal Ministero delle Finanze.

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