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Tasse sugli immobili

PAGAMENTO IMU E TASI: C’È ANCORA TEMPO

Mercoledì scorso, 16 dicembre, è stato il termine ultimo per il saldo di Imu e Tasi. Eppure, c’è chi non è riuscito a pagarla entro la scadenza stabilita: come fare? Con il ravvedimento operoso.

L’Imu è l’Imposta municipale propria sugli immobili e la Tasi è la Tassa sui servizi indivisibili: insieme alla Tari costituiscono l’Imposta unica comunale, ovvero la IUC.
L’Imu, come la Tasi, si paga in due scadenze differenti: un acconto il 16 giugno e il saldo il 16 dicembre.

Ma cosa succede se i contribuenti non rispettano tali scadenze?

I contribuenti che non hanno rispettato la scadenza prevista per il pagamento sia dell’acconto che del saldo, possono rimediare e pagare in ritardo, versando, però, l’importo dovuto più alcune sanzioni ridotte che variano a seconda dei giorni di ritardo, il tutto insieme agli interessi legali.
Si parla, in questo caso di ravvedimento operoso, cioè un istituto disciplinato all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997, oggetto di novità con la Legge di Stabilità 2015.

IMU:

L’Imu è una tassa il cui presupposto impositivo è il possesso dell’immobile, quindi sono i proprietari a pagarla. Non è dovuta sull’abitazione principale, a meno che non sia un immobile di lusso e pregio, classificato nella categoria catastale A1, A8 e A9.

TASI:

La Tasi è il tributo comunale che riguarda la manutenzione del manto stradale, la pubblica illuminazione, i servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all’ambiente, la cultura e le biblioteche, i servizi demografici, i servizi cimiteriali… Deve essere pagato da tutti i proprietari, in quanto detentori dell’immobile, quindi anche gli inquilini.

Come si usufruisce del ravvedimento operoso?

Si può aderire al ravvedimento operoso solo nel caso in cui la violazione non sia già stata constata dall’Amministrazione finanziaria e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

In base alle novità contenute nella Legge di Stabilità 2015, sono previste quattro diverse modalità di ravvedimento operoso a cui può accedere il contribuente, ammesso e non concesso che con la Legge di Stabilità cambi qualcosa.
Vediamo le sanzioni previste e come potrebbero cambiare alla luce di una nuova riforma:

  • ravvedimento sprint: il pagamento deve essere versato entro 14 giorni dalla scadenza prevista con una sanzione fissata allo 0,2% per ogni giorno di ritardo sull’importo dovuto. Dal 2016, la sanzione potrebbe diventare dello 0,1% giornaliero;
  • ravvedimento breve: chi paga tra il 15esimo e il 30esimo giorno dal termine previsto, la sanzione è pari al 3% dell’importo da verso che da gennaio 2016 sarà dell’1,5%;
  • ravvedimento medio: chi paga tra il 30esimo e il 90esimo giorno di ritardo, va incontro ad una sanzione del 3,34% che dal 1° gennaio 2016 potrebbe essere ridotta all’1,67%;
  • ravvedimento lungo: in caso di ritardo tra il 90esimo giorno e un massimo di un anno dalla data di scadenza prevista, la sanzione fissata è del 3,75% sul dovuto.

In tutte le tipologie di ravvedimento operoso, poi, dovranno essere considerati anche gli interessi legali che sono pari allo 0,5% annuo.

Modello F24 e i codici tributo.

IMU: per pagare l’Imu in ritardo si utilizza il modello F24 in cui vanno indicati i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012. Inoltre, nel documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto.

I codici tributo sono:

  • 3912, abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE
  • 3913, fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
  • 3914, terreni – COMUNE
  • 3915, terreni – STATO
  • 3916, aree fabbricabili – COMUNE
  • 3917, aree fabbricabili – STATO
  • 3918, altri fabbricati – COMUNE
  • 3919, altri fabbricati – STATO

I codici sopraccitati vanno indicati nel modello di pagamento F24 nella sezione IMU E ALTRITRIBUTI LOCALI, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna importi a debito versati.

Per il ravvedimento andrà segnata la casella Ravv. Vanno compilati anche gli altri spazi, quali: spazio relativo al codice ente/codice comune, nel quale è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; e lo spazio relativo al numero immobili, dove vanno indicati il numero degli immobili con massimo 3 cifre. Infine, nello spazio anno di riferimento va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento: nel caso proprio del ravvedimento va messo l’anno in cui si sarebbe dovuta pagare l’imposta.

TASI: per pagare in ritardo la Tasi usufruendo del ravvedimento operoso si usa, anche in questo caso, il modello di pagamento F24, in cui vanno indicati i codici tributo stabiliti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014.

I codici sono:

  • 3958, abitazione principale e relative pertinenze
  • 3959, fabbricati rurali ad uso strumentale
  • 3960, aree fabbricabili
  • 3961, altri fabbricati

Tali codici sono ad indicare nella sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna importi a debito versati.

Gli altri spazi vanno compilati come segue:

  • codice ente/codice comune: va indicato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
  • Ravv.: va indicato se il pagamento avviene attraverso tale soluzione;
  • numero immobili: va indicato il numero degli immobili (max 3 cifre);
  • anno di riferimento: l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.

Si ricorda, inoltre, che dal 1° ottobre 2014 i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli con saldo superiore a 1.000 euro, possono essere presentati esclusivamente per via telematica mediante:
servizi telemativi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate;
servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’AdE quali: banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi a pagamento.

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