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Tasse sugli immobili

Riduzione ed esenzione dalla tari: ecco i casi in cui si ha diritto a pagare meno

La tassa sui rifiuti urbani (TARI) grava su ogni tipo di immobile, comprese le prime case, ma ci sono diversi casi in cui è prevista una riduzione o l’esenzione dal pagamento: occorre però fare richiesta al proprio comune entro il 31 gennaio!

Tari

Dopo lo scandalo dei bollettini gonfiati, è già ora di tornare a parlare di TARI, ovvero della tassa sui rifiuti urbani. Ma non preoccupatevi! Le scadenze per il pagamento di questa imposta sono ancora lontane, ma con il nuovo anno fiscale appena iniziato è invece necessario attivarsi se si intende usufruire delle riduzioni o delle esenzioni dalla tassa. Il termine ultimo per poter presentare la richiesta, se sono soddisfatti tutti i requisiti, è infatti il 31 gennaio. Occorre, però, sempre informarsi presso il proprio comune di residenza, in quanto le varie amministrazioni hanno la facoltà di stabilire scadenze differenti. Dopo tale data, comunque, non è più possibile dimostrare di non dover pagare la tassa rifiuti o di doverla pagare in misura ridotta.

Procediamo con ordine e scopriamo quali sono le riduzioni possibili e quali le condizioni per l’esenzione dal pagamento dell’imposta sui rifiuti.

TARI: tassa sui rifiuti urbani.

La

TARI

è un’imposta comunale dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, a prescindere dall’utilizzo a cui sono adibiti, insomma, è dovuta per ogni tipo di immobile. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Sono escluse dalla TARI unicamente:

  • Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
  • Le aree comuni di edifici condominiali, che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
  • Altre ipotesi di esenzione, per esempio le abitazioni ad uso di residenzialità sociale per i disabili o i minori, sono da imputare alla discrezione dei diversi regolamenti comunali che, in questo senso, sono abbastanza liberi.

Per il computo della somma dovuta per la TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. I comuni, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, possono considerare, nelle loro attività di accertamento, come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficie catastale. Questo, però, non vuole essere un articolo di approfondimento sul funzionamento della TARI, quindi passiamo direttamente ai vari casi di riduzione o esenzione della tassa senza dilungarci oltre.

Riduzione o esenzione dalla tassa sui rifiuti.

Cosa possiamo fare se siamo proprietari di un immobile che non produce rifiuti o produce solo rifiuti speciali non soggetti alla TARI? E se l’immobile è destinato ad attività stagionale non producendo rifiuti per la maggior parte dell’anno? E cosa se l’immobile è vuoto o inabitabile e quindi non produce rifiuti?

Per tutti questi casi, e in altri eventualmente previsti dai vari regolamenti comunali, è prevista una riduzione o esenzione dall’imposta sui rifiuti. Esse, però, non si applicano in modo automatico, ma necessita sempre di una dichiarazione da parte dell’interessato. Con la quale egli dimostra al comune in cui è locato l’immobile, che i presupposti per l’esenzione/riduzione sono rispettati.

La domanda di esenzione/riduzione, con dichiarazione e dimostrazione dei relativi requisiti, deve essere presentata al comune, secondo il modulo predisposto, entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Salvo, ovviamente, diversa disposizione da parte del comune stesso. Come detto in precedenza, dopo questa data non è più possibile dimostrare di non dover pagare la tassa rifiuti o di doverla pagare in misura ridotta.

Tari

Riduzione ed esenzione dalla tari.

I casi specifici.

Vediamo ora i casi in cui si può ottenere una riduzione o l’intera esenzione dal pagamento della TARI:

  • In caso di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. Al loro smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
  • Alcuni comuni prevedono uno sconto del 10% per chi ricicla gli scarti organici, facendo uso dei contenitori per la creazione del compost;
  • Nel caso in cui il comune non abbia curato, per un determinato periodo, il servizio di ritiro dei rifiuti, l’utente ha diritto a uno sconto fino all’80% della tariffa Tari;
  • Anche nel caso in cui vengano commesse dal comune rilevanti violazioni nell’effettuazione del servizio, sia della normativa generale, che di quella comunale, il contribuente ha diritto a una riduzione fino all’80% dell’imposta;
  • Nel caso di interruzioni del servizio per motivi sindacali, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano causato una situazione dannosa o pericolosa per l’ambiente e le persone (solo se riconosciuta dall’autorità sanitaria), il comune non potrà imporre al contribuente una tariffa più elevata del 20% di quella intera, ovvero si avrà, anche in questo caso, uno sconto dell’80%;
  • Laddove il cassonetto della spazzatura sia collocato in una posizione non agevole rispetto all’abitazione, il contribuente avrà diritto a una tariffa ridotta, pari ad un massimo del 40% rispetto a quella integrale.
Riduzioni ed esenzioni comunali.

Molti comuni, ma ATTENZIONE non tutti, prevedono ulteriori riduzioni ed agevolazioni. Per questo motivo è importante informarsi celermente sul regolamento in vigore nel proprio comune di riferimento. Facciamo alcuni esempi in cui si può usufruire di una riduzione o esenzione dalla TARI:

  • Abitazioni occupate da una sola persona;
  • Immobili soggetti ad un utilizzo discontinuo, limitato o stagionale e che, per gran parte dell’anno, restino inutilizzati e privi di occupanti, producendo per forza di cose una minore quantità di rifiuti rispetto a quanto ci si aspetterebbe;
  • Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimorano all’estero per oltre sei mesi all’anno;
  • Fabbricati rurali utilizzati a scopi abitativi;
  • Immobili detenuti da Onlus ed enti assimilabili;
  • Locali di culto;
  • Locali commerciali la cui attività esercitata ha subito una forte riduzione a causa dell’apertura di cantieri pubblici;
  • Nuclei familiari in condizioni disagiate;
  • Situazioni di grave disagio per l’utenza;
  • Contribuenti che smaltiscono una parte dei rifiuti in proprio, conformemente alla normativa, oppure che abbiano realizzato interventi tecnico-organizzativi comportanti una minore produzione di rifiuti.

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