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Tasse sugli immobili

Tasse casa 2018, IMU e TASI ci siamo: guida completa al pagamento

La scadenza per il pagamento della prima rata per l’Imposta Unica Municipale e per il Tributo per i Servizi Indivisibili è fissata al 18 giugno: il tempo stringe, quindi ecco una guida aggiornata e puntuale dedicata chi ancora non ha versato il dovuto per le tasse sulla casa 2018.

Tasse

La scadenza per il pagamento di IMU e TASI è ormai alle porte, pochi giorni rimangono infatti per il saldo del dovuto. Se siete però tra coloro che ancora devono versare il corrispettivo per le tasse sulla casa 2018, ecco una guida completa al pagamento.

L’IMU è l’Imposta Municipale Unica, ovvero la tassa diretta di tipo patrimoniale, applicata sulla componente immobiliare del patrimonio del contribuente. La TASI, invece, è il Tributo per i cosiddetti Servizi Indivisibili, ovvero quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente.

Addentriamoci nel mondo delle

tasse

sulla casa, cercando di capire entro quando si deve pagare, ma soprattutto chi deve pagare.

Tasse sulla casa: scadenze.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: la prima rata di IMU e TASI, infatti, va versata entro e non oltre lunedì 18 giugno 2018. Tale acconto sarà di importo pari al 50% del totale e, come detto, sarà calcolato con le aliquote vigenti nel 2017, salvo diminuzione.

Il 18 giugno è comunque possibile anche saldare l’intero importo dovuto, in un’unica soluzione. Alternativamente, la seconda rata è da corrispondere entro il 17 dicembre 2018: questa avrà valore pari al restante 50% del totale.

Tasse casa: chi deve pagare?

Per quanto riguarda l’IMU, viene confermata anche per quest’anno, l’esenzione per le prime case, ad esclusione di quelle accatastate nelle categorie considerate di lusso. Per queste l’aliquota applicata è dello 0,4%, ovvero per le categorie:

  • A/1, abitazioni di tipo signorile;
  • A/8, ville;
  • A/9, castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Sugli immobili non adibiti ad abitazione principale, le aliquote rimarrano quelle previste per il 2017. I vari comuni, comunque, hanno la facoltà di ridurre le percentuali per i propri abitanti, ma non di aumentarle.

Anche la TASI 2018 non si paga sulle prime case, ad esclusione, come per l’IMU, di quelle di categoria catastale di lusso (quindi A/1, A/8 e A/9). Se, però, i componenti del nucleo familiare vivono in immobili residenziali differenti, solo uno di questi avrà diritto all’esenzione prima casa. Parlando di aliquote, anche in questo caso le aliquote massime rimaranno quelle previste per lo scorso anno (massimo 0,8%), che non potranno essere aumentate.

Attenzione però, perché anche sulle seconde case la TASI potrebbe non dover essere corrisposta, ecco quando:

  • Se il comune in cui è locato l’immobile ha deliberato un’aliquota pari a zero;
  • Se il comune ha applicato l’aliquota IMU massima, allora il Tributo per i Servizi Indivisibili non si paga.
Pertinenze: si pagano le tasse?

Questione che genera sempre molti dubbi è quella relativa alle pertinenze della prima casa: su di esse si pagano le tasse IMU e TASI? Prima di tutto definiamo cosa si intenda per pertinenza: l’articolo 8 comma 3 del Dlgs 23/2011 prevede che: “Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 magazzini e locali deposito, quindi soffitti e cantine; C/6, autorimesse, quindi box e posti auto in garage; C/7, tettoie chiuse o aperte”.

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Guida completa al pagamento delle tasse sulla casa 2018, l’IMU e la TASI.

Per la TASI la risposta è semplice: no, non si deve pagare per le pertinenze se l’immobile è considerano prima casa, dunque escluso dal pagamento. Più complessa la situazione riguardante l’Imposta Municipale Unica. Ai fini del calcolo dell’IMU, infatti, è previta l’esenzione dal versamento solo nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali escluse. Questo vale anche se esse sono iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. In caso di più pertinenze legate ad un unico immobile, il contribuente potrà scegliere autonomamente su quale di queste far valere l’esenzione. Non vi è esenzione, infine, se la pertinenza si trova in un altro quartiere o a una certa distanza dalla prima casa.

IMU e TASI: altre esenzioni.

Esistono, comunque, altri casi specifici, previsti per legge, in cui l’immobile è equiparato ad abitazione principale e dunque esente dal pagamento. Le tasse sulla casa, quindi, non si pagano nei casi di:

  • Unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soci assegnatari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise;
  • Alloggi classificati come sociali ai sensi del decreto del 22 aprile del 2008 del Ministero delle Infrastrutture;
  • Unità immobiliari di proprietà del personale di servizio permanente delle Forze Armate o della Polizia, dei Vigili del Fuoco e del personale della carriera prefettizia non concesso in locazione;
  • Casa assegnata al coniuge in caso di separazione;
  • Case appartenenti a cittadini residenti all’estero, se si è pensionati nel Pase dove si risiede, se si è iscritti all’AIRE e gli immobili non risultano né locati né utilizzati per un comodato;
  • Unità immobiliri, non locate, possedute per proprietà o usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituto, qualora lo stabilisca l’opportuna delibera comunale.
Tasse sulla casa: inquilini.

Come noto, da anni le prime case (escluse quelle di lusso) sono esenti dal pagamento di IMU e TASI. Tale norma, però, non riguarda solo i proprietari degli immobili in questione: anche gli inquilini in affitto che prendano residenza nell’immobile locato. In questo caso, infatti, l’onere del versamento sarà a carico del proprietario secondo la percentuale deliberata dal comune, che in mancanza di decisione, si considera del 90%.

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